IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli
di cui all'articolo 2 della Costituzione;
che con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come “bene comune” per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;
che il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;
che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara “l'acqua è un bene comune dell'umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;
che, inoltre, la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava “essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
che il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
Considerato
che l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
che sussistono, pertanto, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;
che è opportuno introdurre nell'ordinamento comunale la definizione di servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale di interesse generale al fine di garantire l'accesso all'acqua per tutti;
Considerato, infine,
che l'Amministrazione comunale condivide sostanzialmente gli obiettivi del movimento mondiale del Forum dei movimenti per l'acqua, che coinvolge un sempre maggiore numero di enti locali in tutto il Paese, e ritiene opportuno, anche in relazione all'assetto costituzionale, sviluppare un'azione tesa a riformare il sistema di gestione del servizio idrico, che superi il modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato e ha come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblica-partecipata, mediante affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico;
Ritenuto
che è necessario individuare e fare propri alcuni principi basilari in tema di concezione dell'acqua come bene comune;
che è opportuno prevedere, in tale percorso di scelte, la consultazione delle organizzazioni della “cittadinanza attiva”, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;
che uno degli obiettivi è rendere la società di gestione del servizio idrico un soggetto giuridico di diritto pubblico, con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione;
Visto lo Statuto del Comune di Sarego approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/06/1995 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n° 14 del 22/02/1996, n° 5 del 03/02/2000 e n° 30 del 27/06/2013;
Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per le ragioni sopra esposte, alla modifica dello Statuto Comunale recependo il principio di “acqua bene comune” e l'obiettivo di “salvaguardia di tutto il territorio comunale” come meglio evidenziato nell'allegata proposta di modifica dello Statuto Comunale (Allegato A);
Premesso
che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e, pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, che si può annoverare fra quelli
di cui all'articolo 2 della Costituzione;
che con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come “bene comune” per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;
che il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;
che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara “l'acqua è un bene comune dell'umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;
che, inoltre, la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava “essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
che il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
Considerato
che l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
che sussistono, pertanto, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;
che è opportuno introdurre nell'ordinamento comunale la definizione di servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale di interesse generale al fine di garantire l'accesso all'acqua per tutti;
Considerato, infine,
che l'Amministrazione comunale condivide sostanzialmente gli obiettivi del movimento mondiale del Forum dei movimenti per l'acqua, che coinvolge un sempre maggiore numero di enti locali in tutto il Paese, e ritiene opportuno, anche in relazione all'assetto costituzionale, sviluppare un'azione tesa a riformare il sistema di gestione del servizio idrico, che superi il modello di gestione mediante affidamento a soggetto giuridico privato e ha come obiettivo la realizzazione di un modello di gestione pubblica-partecipata, mediante affidamento ad un soggetto giuridico di diritto pubblico;
Ritenuto
che è necessario individuare e fare propri alcuni principi basilari in tema di concezione dell'acqua come bene comune;
che è opportuno prevedere, in tale percorso di scelte, la consultazione delle organizzazioni della “cittadinanza attiva”, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;
che uno degli obiettivi è rendere la società di gestione del servizio idrico un soggetto giuridico di diritto pubblico, con le caratteristiche di azienda improntata a criteri di economicità, efficienza, trasparenza e partecipazione;
Visto lo Statuto del Comune di Sarego approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06/06/1995 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n° 14 del 22/02/1996, n° 5 del 03/02/2000 e n° 30 del 27/06/2013;
Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per le ragioni sopra esposte, alla modifica dello Statuto Comunale recependo il principio di “acqua bene comune” e l'obiettivo di “salvaguardia di tutto il territorio comunale” come meglio evidenziato nell'allegata proposta di modifica dello Statuto Comunale (Allegato A);
Dato che l’argomento in oggetto è stato trattato dalla Commissione Consiliare n. 1 nella riunione del 14/02/2014;
Dato atto che sulla presente proposta è stato espresso l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione come da documento agli atti della presente delibera;
PRESENTI n. 10 – VOTANTI n. 10 – FAVOREVOLI n. 9 – ASTENUTO n. 1 (
Bisognin);DELIBERA
1) di fare propri e approvare i seguenti principi:
- l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;
- la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;
2) di procedere, di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, alla consultazione delle organizzazioni della “cittadinanza attiva”, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;
3) di procedere di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, all'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati, approfondendo i seguenti temi:
- Realizzabilità e modalità costitutive di aziende di diritto pubblico
◦ Legislazione e giurisprudenza comunitaria e italiana in materia;
◦ Forme di gestione tramite enti di diritto pubblico
- L'economia degli enti di diritto pubblico◦ Differenze di tassazione tra S.p.A. e aziende strumentali ◦ pubbliche
◦ Il Patto di Stabilità Interno e le conseguenze dell'assoggettamento delle aziende speciali e “in house”;
◦ Accesso al credito
- Forme di gestione partecipativa
4) di garantire l'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione, anche mediante l'utilizzo del web;
5) di proporre, nelle opportune sedi, tale percorso ai comuni dell'AATO Bacchiglione e della provincia di Vicenza;
6) di approvare le modifiche e le integrazioni allo Statuto Comunale evidenziate in colore rosso nell’allegato A) al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7) di allegare al presente atto il testo dello statuto comunale nella nuova formulazione (allegatoB).
Bisognin);DELIBERA
1) di fare propri e approvare i seguenti principi:
- l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;
- la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;
2) di procedere, di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, alla consultazione delle organizzazioni della “cittadinanza attiva”, al fine di realizzare il necessario processo partecipativo;
3) di procedere di concerto con il Forum dei movimenti per l'acqua, all'audizione di esperti nei settori giuridico, economico, aziendale, al fine di acquisire ulteriori conoscenze per l'elaborazione di un modello di gestione coerente con i principi richiamati, approfondendo i seguenti temi:
- Realizzabilità e modalità costitutive di aziende di diritto pubblico
◦ Legislazione e giurisprudenza comunitaria e italiana in materia;
◦ Forme di gestione tramite enti di diritto pubblico
- L'economia degli enti di diritto pubblico◦ Differenze di tassazione tra S.p.A. e aziende strumentali ◦ pubbliche
◦ Il Patto di Stabilità Interno e le conseguenze dell'assoggettamento delle aziende speciali e “in house”;
◦ Accesso al credito
- Forme di gestione partecipativa
4) di garantire l'attività di consultazione e di condivisione in condizioni di massima trasparenza e partecipazione, anche mediante l'utilizzo del web;
5) di proporre, nelle opportune sedi, tale percorso ai comuni dell'AATO Bacchiglione e della provincia di Vicenza;
6) di approvare le modifiche e le integrazioni allo Statuto Comunale evidenziate in colore rosso nell’allegato A) al presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7) di allegare al presente atto il testo dello statuto comunale nella nuova formulazione (allegatoB).
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